Contributo a Fondo Perduto 2021

(art.1 DL Sostegni)

A CHI E’ RIVOLTO

Ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione a condizione che:

  • Nel periodo di imposta 2019 non abbiano superato i 10 milioni di Euro di ricavi;
  • Alla data 23.03.2021 l’attività non risulti cessata;
  • L’attività non sia iniziata in data successiva al 23.03.2021;
  • L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi per l’anno 2020 abbia registrato un calo di almeno il 30% rispetto all’anno 2019.

COME E’ DETERMINATO

Il contributo viene determinato applicando al calo di fatturato medio mensile le seguenti percentuali:

– 60% in caso di ricavi o compensi entro 100.000 euro;

– 50% in caso di ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;

– 40% in caso di ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;

– 30% in caso di ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;

– 20% in caso di ricavi o compensi oltre 5 milioni di euro.
E’ fissato un contributo minimo di Euro 1.000 per le persone fisiche e di Euro 2.000 per le società.

 

ECCEZIONE: SOGGETTI CON P.IVA ATTIVATA NEL 2019

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva nel periodo 01.01.2019-31.12.2019 il contributo spetta anche in mancanza del requisito del calo del fatturato di almeno il 30% dal 2019 al 2020.
Per tali soggetti, nel calcolo della media del fatturato mensile dell’anno 2019 vanno considerati solo i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva: se tale calo di fatturato risulterà pari ad almeno il 30%, il contributo verrà determinato come da paragrafo sopra; diversamente il contributo sarà pari a quello minimo (ossia Euro 1.000 per le persone fisiche e Euro 2.000 per le società).

 

ECCEZIONE: SOGGETTI CON P.IVA ATTIVATA NEL PERIODO 01.01.2020 – 23.03.2021

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva nel periodo 01.01.2020-23.03.2021 il contributo spetta anche in mancanza del requisito del calo del fatturato di almeno il 30% dal 2019 al 2020.
Per tali soggetti sarà erogato il contributo minimo (ossia Euro 1.000 per le persone fisiche e Euro 2.000 per le società).

 

MODALITA’

Il contributo spettante potrà esser erogato tramite bonifico bancario sul conto del contribuente, o in alternativa, a scelta del contribuente, come credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
L’istanza di domanda del contributo, ai sensi del provvedimento 77923/2021, andrà presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 28.05.2021.

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