(L.160/2019 e L.178/2020)
La legge n.160/2019 aveva già introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi.
Nello specifico è stato introdotto un credito d’imposta pari al 6% per l’acquisto di beni ordinari (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro) e del 40% per l’acquisto di beni materiali 4.0 (fino 2,5 Milioni, ridotto al 20% tra 2,5 e 10 milioni di Euro), oltre che del 15% per beni immateriali 4.0 (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 Euro) per tutti i beni acquistati dal 01.01.2020 al 31.12.2020.
Il credito d’imposta così ottenuto è utilizzabile in 5 quote annuali (3 per i beni immateriali) e potrà esser utilizzato dall’esercizio successivo a quello dell’acquisto e di entrata in funzione/interconnessione del bene.
Le fatture di acquisto del bene dovranno riportare (anche con tramite integrazioni come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n.438/2020) la specifica dicitura “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.
La cosiddetta Legge di Bilancio 2021 (legge n.178/2020) ha introdotto dei crediti d’imposta migliorativi per l’acquisto di beni strumentali nuovi.
Nello specifico a migliorare, rispetto ai termini della legge n.160/2019, sono sia la percentuale del credito d’imposta riconosciuto, rispetto al costo del bene, sia le tempistiche di fruizione del bene: il credito d’imposta potrà esser utilizzato già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione/interconnessione del bene e potrà esser goduto più velocemente, in quanto suddiviso generalmente in 3 quote annuali anziché 5 (salvo l’eccezione di beni ordinari non 4.0 che nel caso di imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di Euro, per cui è previsto credito d’imposta fruibile in, addirittura, un unico esercizio).
La legge n.178/2020 divide due finestre temporali: una dal 16.11.2021 al 31.12.2021 e una dal 01.01.2021 al 31.12.2022, dove nella prima finestra il credito d’imposta concesso è leggermente maggiore rispetto alla seconda.
Segue di seguito una tabella riepilogativa.
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L.160/2019 | L.178/2020 | L.178/2020 |
| dal 01.01.2020 | dal 16.11.2020 | dal 01.01.2022 | |
| al 31.12.2020* | al 31.12.2021* | al 31.12.2022* | |
| credito utilizzabile dall’esercizio successivo all’entrata in funzione / interconnessione del bene | credito utilizzabile dall’esercizio dell’entrata in funzione / interconnessione del bene | credito utilizzabile dall’esercizio dell’entrata in funzione / interconnessione del bene | |
| BENI MATERIALI ORDINARI | 6% del costo in 5 quote annuali | 10% del costo in 3 quote annuali o, se ricavi < 5 milioni di Euro, in 1 quota annuale | 6% del costo in 3 quote annuali |
| limiti dimensionali | costi ammissibili fino a 2 milioni di Euro | costi ammissibili fino a 2 milioni di Euro | costi ammissibili fino a 2 milioni di Euro |
| BENI IMMATERIALI 4.0 | 15% del costo in 3 quote annuali | 20% del costo in 3 quote annuali | 20% del costo in 3 quote annuali |
| limiti dimensionali | costi ammissibili fino a 700.000 Euro | costi ammissibili fino a 1 milione di Euro | costi ammissibili fino a 1 milione di Euro |
| BENI MATERIALI 4.0 | |||
| 1° scaglione (0 – 2.5 milioni di Euro) | 40% del costo in 5 quote annuali | 50% del costo in 3 quote annuali | 40% del costo in 3 quote annuali |
| 2° scaglione (2,5 – 10 milioni di Euro) | 20% del costo in 5 quote annuali | 30% del costo in 3 quote annuali | 20% del costo in 3 quote annuali |
| 3° scaglione (10 – 20 milioni di Euro) | / | 10% del costo in 3 quote annuali | 10% del costo in 3 quote annuali |
| * data prorogabile al 30.06 dell’anno successivo a condizione che entro il 31.12 il realtivo ordine risulti accettato dal venditore e sai avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione | |||
Leggendo la tabella risulta lampante come ci sia una finestra temporale, nello specifico quella che va dal 16.11.2020 al 31.12.2020, in cui è applicabile sia la normativa del il credito d’imposta sia ex L.160/2019 che ex L.178/2020: pur essendoci facoltà di scelta, è logico pensare che per i beni acquistati in quella finestra temporale, le aziende propenderanno per l’utilizzo della L.178/2020 in quanto presenta condizioni più vantaggiose.
Per quanto concerne la dicitura da riportare in fattura, sopra specificata per la L.160/2019, per la L.178/2020, le fatture di acquisto del bene dovranno riportare “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051–1063, Legge 178 del 30.12.2020”.
Al fine di utilizzare i crediti d’imposta sopra citati, per i beni 4.0 è necessario avere una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere/un perito industriale da cui risulti la loro interconnessione al sistema aziendale e che possiedano le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi degli “Allegati A e B” L.233/2016.
Per i beni di costo unitario non superiore a Euro 300.000, la perizia può esser sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda acquirente.
Il credito d’imposta per ciascun esercizio dovrà esser comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico tramite un modello ad oggi ancora non definito.
Si sottolinea che i crediti d’imposta sopraelencati non concorrono alla formazione del reddito imponibile né alla base imponibile IRAP.
Sono già stati resi noti, i codici tributo da utilizzare in compensazione:
- 6932, per i beni materiali ordinari ex L.160/2019;
- 6933, per i beni materiali 4.0 ex L.160/2019;
- 6934, per i beni immateriali 4.0 ex L.160/2019;
- 6935, per i beni materiali ordinari ex L.178/2020;
- 6936, per i beni materiali 4.0 ex L.178/2020;
- 6937, per i beni immateriali 4.0 ex L.178/2020.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni (a patto che il cumolo non superi il costo sostenuto), come ad esempio la “Nuova Sabatini” che prevede un contributo sui finanziamenti bancari erogati per l’acquisto di beni strumentali calcolato sul tasso di interessa annuo ed in misura di circa il 2,75%, per i beni ordinari, e di circa il 3,575%, per i beni 4.0.
