(art.12 DL Ristori – art.12 DL RistoriBis)
A CHI E’ RIVOLTO
- Aziende ai quali sia già stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’art. 1 del DL Agosto;
- Aziende appartenenti a settori per cui il DPCM del 24.10.2020 abbia disposto la chiusura o la limitazione dell’attività economica.
COME E’ DETERMINATO
Le aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid19 posso presentare domanda per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di 6 settimane.
Tali 6 settimane devono esser collocate nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.
Con riferimento a tale periodo, le 6 settimane sono da considerarsi come la durata massima che può esser richiesta con causale Covid19: i periodo di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, ai sensi del DL Agosto, collati in periodi successivi al 15.11.2020 sono imputati alle 6 settimane.
CONTRIBUTO DOVUTO
Le aziende, che presentano domanda per periodi di integrazione salariale relativi alle 6 settimane di cui sopra, versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto del fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019:
- Se non vi è alcuna riduzione di fatturato, è dovuto un contributo pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata la lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- Se vi è riduzione di fatturato tra lo 0% e 20% (estremi esclusi), è dovuto un contributo pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata la lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- Se vi è una riduzione pari o maggiore al 20%, non è dovuto alcun contributo;
- Se l’azienda appartiene a settori per cui il DPCM del 24.10.2020 abbia disposto la chiusura o la limitazione dell’attività economica, non è dovuto alcun contributo.
